Co.A.S. Medici Dirigenti

Associazione di medici dipendenti ospedalieri Organizzazione di categoria di Medici Ospedalieri Dipendenti dal S.S.N.

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Legge di Stabilità 2014 - Art. 11

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Legge di Stabilità per il 2014

All'art. 11 della cosiddetta legge di stabilità, si ipotizzano alcuni blocchi ulteriori della contrattazione e degli aumenti stipendiali a qualsiasi titolo per i Medici della Dipendenza : i cosiddetti "Dirigenti".

InvitandoVi a "scaricare" e leggere il testo originale, Vi sottoponiamo anche un sunto commentato dell'Art. 11 che ci interessa più da vicino.

 


Art. 11 (Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

 

 

Nel comma 1 viene spiegato come per gli anni 2015-2017 l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.

Questo significa che quei pochi euro che ci vengono versati sotto la voce stipendiale "indennità di vacanza contrattuale", rimarranno congelati ed invariati fino al 2017; cioé viene di fatto bloccato qualsiasi aumento automatico determinato da norme fino ad adesso rispettate dallo Stato.

 

Al comma 2 viene inoltre sottolineato come “si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014, per la sola parte normativa senza possibilità di recupero per la parte economica”.

Questo significa che non solo andranno ad aprirsi le procedure contrattuali (come richiesto dai lacché di questo Governo : ANAAO e CGIL) ma, non essendoci fondi a disposizione, è molto probabile e verosimile che verrà sfruttata dal Governo la possibilità di rivistare la parte normativa in forma negativa per i Medici della dipendenza; ad esempio : aumento di orario di lavoro attraverso l'eliminazione delle ore di aggiornamento, eliminazione delle ore di straordinario, etc.


Nel comma 4 viene segnalato come le Regioni non debbano tener conto dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al periodo 2015-2017.

Questo avvalora e conferma il commento da Noi fatto al comma 1 di questo Art. 11. (vedi sopra).


Nel comma 5 si conferma il blocco della parte economica dei contratti fino al 31 dicembre 2014. Ma non basta : a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

Questo significa che, oltre a non avere fino al 31 dicembre 2014 un qualsiasi aumento stipendiale, avremo riduzioni progressive sulle voci stipendiali variabili facenti parte del trattamento accessorio : produttività, risultato, etc.


Al comma 9 si segnala come nell’anno 2016, le amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell’80% nell’anno 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018.

Questo significa una ulteriore riduzione del turn-over per gli anni futuri : (alla faccia della creazione di nuovi posti di lavoro !!!). Peraltro non ci dobbiamo preoccupare di questi tagli futuri, sono tanto lontani che le percentuali indicate saranno molto probabilmente riviste e completamente rideterminate dai Governi di quell'anno.


Nel comma 17, si evidenzia come la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Questo significa che il lavoro domenicale e festivo prestato dai Medici Dipendenti Turnisti nelle giornate festive o domenicali non potrà essere più recuperato con il cosiddetto riposo compensativo. Che sia un vero voltafaccia normativo lo chiarisce il riferimento alle sentenze già andate in giudicato. Questa norma assume quindi un evidente "valore retroattivo" per tutti quei contenziosi sull'argomento già avviati ma non ancora giunti a sentenza : un vero colpo di spugna.

Questo la dice lunga sulla volontà delle parti nell'andare ad una riscrittura del contratto per la sola parte normativa : l'ARAN si presenterà alle contrattazioni ufficiali con una bozza concordata con ANAAO e CGIL per spremere dai Medici Dipendenti tutto ciò che si può ottenere da persone che dipendono ormai solo da quel rapporto di lavoro e, quindi, con un bassissimo potere contrattuale.


Comma 21: Vi si segnala come il finanziamento del Servizio sanitario nazionale sarà ridotto di 540 milioni di euro per l’anno 2015 e 610 milioni di euro dall’anno 2016. Questa riduzione dovrà essere ripartita tra le Regioni secondo criteri e modalità proposti dalle regioni stesse e concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro questo termine, la riduzione verrà attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Questo comma chiarisce – se ve ne fosse stato ancora bisogno – della volontà del Governo di ridurre progressivamente le spese del SSN. Si tratta ancora una volta di tagli lineari decisi al vertice, senza la capacità di incidere con regole adeguate sui poteri locali che vengono ancora una volta lasciati liberi di produrre sprechi con il solo obiettivo di sostenere inutili sacche di voti, perpetuando inefficienze ed aggravi ed oneri per chi si trova a svolgere un lavoro vero.

Con il vertiginoso aumento delle spese farmaceutiche determinate dal commercio di farmaci dal costo vicino al proibitivo per singola dose, non si capisce cosa rimarrà per pagare gli stipendi contraendo il budget complessivo.