Decreto Ministeriale del 19/05/1999
Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti.
Doc. 499H19MG.901 di Origine Nazionale
emanato/a da : Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale - Ministro del Tesoro - Ministro della Sanità - Ministro della Funzione Pubblica
e pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 208 del 04/09/1999
riguardante : SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Assicurazione contro infortuni e malattie professionali
SOMMARIO
NOTE
TESTO
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
NOTE
TESTO
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
I MINISTRI DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DELLA SANITA' E PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'art. 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di lavoro usurante;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 34, della citata legge n. 335, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale Lavoro e Tesoro -
sentita la commissione tecnicoscientifica per il riconoscimento del concorso dello Stato, nella misura massima del 20% dell'onere complessivo, relativo a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano;
Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi da 34 a 38, della predetta legge n. 335, dispone che i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 449, su parere di una commissione tecnicoscientifica, composta da non piu' di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 aprile 1998, con il quale la predetta commissione e' stata istituita;
Considerati i risultati cui e' pervenuta la commissione tecnicoscientifica ed il parere espresso in merito a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri:
- l'attesa di vita al compimento delel'ta' pensionabile;
- la prevalenza della mansione usurante:
- la mancanza di possibilita' di prevenzione;
- la compatibilita' fisicopsichica in funzione dell'eta';
- l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di eta' superiori ai cinquanta anni;
- l'eta' media della pensione dii nvalidita';
- il profilo ergonomico;
- l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.
2. Le proposte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, dovranno essere congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La commissione tecnicoscientifica ivi prevista formulerà il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione.
Art. 2.
1. Nell'ambito delle attivita' particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
- "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori in cassoni ad aria compressa";
- "lavori svolti dai palombari";
- "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attivita' di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello Stato, che non può superare il 20% del corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 1, comma 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dall'art. 1, comma 2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive, relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 3.
1. Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attività ispettive condotte dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 4.
1. La commissione tecnicoscientifica di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, resta in carica con il compito di assistere le parti ai fini dell'attuazione dei criteri di cui al presente decreto.